Art.71 D.Lgs. 81/2008 e Decreto 11 aprile 2011:
Verifiche Attrezzature di Lavoro
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Le attrezzature di lavoro devono essere verificate periodicamente. Le "verifiche periodiche" possono essere richieste alle ASL/ARPA competenti per territorio o, a libera scelta del Datore di Lavoro, ad un Organismo Privato Abilitato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La mancanza dei verbali di verifica comporta sanzioni amministrative e/o penali a seconda del contesto in cui venga accertata dagli organi di vigilanza (infortunio occorso ad un lavoratore, vigilanza di iniziativa/su segnalazione).
Dal mese di agosto 2013 con il D.L. 31.08.13 n°101, anche per la "prima verifica", il Datore di Lavoro può rivolgersi a libera scelta ad un Organismo Privato Abilitato, quando siano decorsi 45 gg. dalla richiesta di omologazione inoltrata all'INAIL, senza che la stessa sia stata portata a compimento.
Attrezzature con obbligo di "omologazione" e "verifiche periodiche":
Scale aeree ad inclinazione variabile, ponti mobili sviluppabili su carro, ponti sospesi, idroestrattori, carrelli semoventi a braccio telescopico, piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, ascensori e montacarichi da cantiere, apparecchi di sollevamento materiali, attrezzature/insiemi in pressione, generatori di calore.
Per sapere di più scarica i testi di legge (art. 71
D.Lgs. 81/2008 e Decreto 11 aprile 2011) QUI ------->







